Come fare per...


DICHIARAZIONE DELL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’ CON BENEFICIO D’INVENTARIO

A chi rivolgersi

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Ubicazione: Via XXVII Aprile 14
Piano: Primo
Attività svolte:

Volontaria giurisdizione – successioni – giudice tutelare

Orario al pubblico:

 

 

Telefono:
  • 0573/35711
  • Sito web: www.tribunale.pistoia.giustizia.it/PrenTribCancelleria.aspx (Per gli appuntamenti in Cancelleria si rimanda al Link)
    Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Caterina Schiariti (Direttore Amministrativo F3)
      Incarico: Direttore
      Telefono: 0573/3571533;
      Email: caterina.schiariti@giustizia.it;
    • Dott.ssa Barbara Beneforti (Funzionario Giudiziario F1)
      Incarico: Responsabile
      Telefono: 0573/3571628;
      Email: barbara.beneforti@giustizia.it;
    • Dott.ssa Valentina Macis (Cancelliere esperto F3)
      Incarico: Addetto
      Telefono: 0573/3571533;
    • Sig.ra Maria Grazia Lavanga (Operatore Giudiziario F2)
      Incarico: Addetto
      Telefono: 0573/3571536;
      Email: mariagrazia.lavanga@giustizia.it;

    COS'È

    La dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario consiste in una dichiarazione resa, dal chiamato all’eredità, al cancelliere del Tribunale o al notaio e consente di tenere separato il patrimonio del dichiarante rispetto al patrimonio del de cuius, descritto nell’inventario, permettendo al chiamato all’eredità di non dover rispondere con i propri beni personali ad eventuali debiti del defunto, ma solo con i beni ereditari e legati entro il valore dei beni a lui pervenuti con la successione.

    Il presupposto è che l’eredità non sia stata precedentemente accettata dal chiamato in modo espressa o tacita

    La dichiarazione di accettazione beneficiata dell’eredità da sola non consente di tenere separato il patrimonio del dichiarante da quello del de cuius ma deve essere preceduta o seguita dall’inventario.


    CHI

    La dichiarazione di accettazione beneficiata deve essere formalizzata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, dai chiamati all’eredità, se trattasi di enti da chi li rappresenta. L’accettazione beneficiata è obbligatoria per:

    • i minori e gli interdetti (art. 471 c.c.)
    • I minori emancipati o inabilitati (art. 472 c.c.)
    • Le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse le società commerciali (art. 473 c.c.)

    Per minori, interdetti ed inabilitati occorre la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore. Nel caso di minori l’eredità deve essere accettata da entrambi i genitori congiuntamente o da quello che eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale. 

    Per i soggetti sottoposti ad Amministrazione di Sostegno, la legge non prevede espressamente l’obbligo di accettazione beneficiata ma occorre la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare che valuterà se accettare con beneficio di inventario o rinunciare, vedi modulo nell’apposita sezione.


    DOVE FARLA

    con dichiarazione ricevuta da un notaio su tutto il territorio Stato o dal cancelliere del Tribunale in cui si è aperta la successione ( ultimo domicilio in vita del defunto) ed è inserita nel registro delle successioni.

    Per le dichiarazioni rese dinnanzi al cancelliere del Tribunale occorre prendere appuntamento tramite gestionale presente nella home page del sito del Tribunale sotto la voce prenotazione accesso in cancelleria e dopo aver scelto la modalità tra accesso al sistema in area pubblica o accesso al sistema in area riservata prenotare cliccando sulla voce “Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario”

    E’ richiesta la presenza personale di colui che rilascia la dichiarazione tranne il caso di presentazione di procura speciale notarile in originale.

    Se la dichiarazione è resa per conto di minori occorre, oltre alla già detta autorizzazione, la presenza di entrambi i genitori o del genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale.


    DOCUMENTI RICHIESTI

    • Estratto riassuntivo di morte in originale e in carta semplice
    • certificato ove risulta l’ultima residenza o domicilio del defunto o autocertificazione ex DPR 445/2000
    • codice fiscale del defunto
    • codice fiscale e documento di identità di colui che rende la dichiarazione di accettazione
    • in caso di rinuncianti minori o incapaci copia autentica dell’autorizzazione del Giudice Tutelare e codici fiscali dei minori o degli incapaci
    • in caso di successione testamentaria copia autentica del testamento

     

    Qualora venga dichiarato il possesso dei beni, ex art. 485 c.c., occorre prendere l’appuntamento tramite e-mail al seguente indirizzo successioni.tribunale.pistoia@giustizia.it allegando i seguenti documenti

    • Certificato storico dello Stato di famiglia, con riferimento alla data del decesso o dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà con l’indicazione dei conviventi con il defunto alla data del decesso.
    • Ogni altro documento che attesti il possesso dei beni del defunto.

    In caso di rappresentazione occorre fissare più appuntamenti, anche per lo stesso giorno. Nella verbalizzazione verrà seguita l’ordine di chiamata all’eredità.


    ASSISTENZA LEGALE

    Non necessaria.


    COSTI

    N. 2 marche da bollo da euro 16,00

    N. 1 marca da bolla da euro 11,80 tramite pagamento telematico PagoPA

    Pagamento di euro € 294,00 da effettuarsi il giorno dell’appuntamento tramite modulo F.24 fornito dalla Cancelleria e restituito quietanzato prima della formalizzazione del verbale di accettazione.


    NOMINA CANCELLIERE PER LA REDAZIONE DELL’INVENTARIO

    Successivamente occorre procedere con la richiesta di nomina del cancelliere che redige l’inventario, vedi modulo nell’apposita sezione.

    L’istanza deve essere accompagnata da:

    1. contributo unificato da euro 98,00 da pagarsi mediante pagamento telematico PagoPA – n.b. sono esenti dal pagamento del contributo unificato i minori, tutele, curatele e amministrazioni di sostegno.
    2. ricevuta pagamento per diritti da 27,00 euro mediante pagamento telematico PagoPA.

    Il verbale di inventario viene depositato dal cancelliere e trasmesso a cura della cancelleria all’Agenzia delle Entrate.

    L’imposta di registro sul verbale di inventario è fissa e pari ad euro 200,00

    Il rilascio delle copie dell’inventario è possibile solo successivamente all’avvenuto pagamento della tassa di registro All’Agenzia delle Entrate, i costi variano in base al numero delle pagine del e alle modalità di rilascio.

    Ad avvenuta registrazione da parte del locale Ufficio del Registro è possibile ritirare copia dell'Atto, prendendo appuntamento sul sito del Tribunale di Pistoia nella sezione dedicata “Prenotazioni appuntamenti presso le cancellerie” scegliendo la cancelleria Volontaria Giurisdizione.

    In caso di richiesta di copia urgente i costi sono i seguenti

    • 1 marca da bollo da € 16,00
    • 1 ricevuta di versamento PagoPa da € 35,40 per diritti di copia

    Senza urgenza i costi sono i seguenti

    • 1 marca da bollo da € 16,00
    • 1 ricevuta di versamento PagoPa da € 11,80 per diritti di copia

    Istruzioni per effettuare il pagamento PagoPa