E’ un istituto che ha come scopo quello di tutelare e proteggere, in modo transitorio o permanente, le persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche non hanno una piena autonomia nella gestione della loro vita quotidiana, non riuscendo a provvedere ai propri interessi fisici e patrimoniali quali anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti malati gravi o terminale, persone colpite da ictus, soggetti affetti da ludopatia.
L’amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare, scelto quanto possibile nel proprio nucleo familiare, possono essere nominati il coniuge- non legalmente separato – una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, i fratelli, un parente entro il quarto grado o affini o soggetti amicali. Qualora non sia possibile scegliere tra i suddetti soggetti l’amministratore sarà un soggetto esterno scelto dal Giudice Tutelare da un elenco di avvocati, tenuto conto della territorialità e dell’esclusivo interesse del beneficiario.