Come fare per...


AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

A chi rivolgersi

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Ubicazione: Via XXVII Aprile 14
Piano: Primo
Attività svolte:

Volontaria giurisdizione – successioni – giudice tutelare

Orario al pubblico:

 

 

Telefono:
  • 0573/35711
  • Sito web: www.tribunale.pistoia.giustizia.it/PrenTribCancelleria.aspx (Per gli appuntamenti in Cancelleria si rimanda al Link)
    Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Caterina Schiariti (Direttore Amministrativo F3)
      Incarico: Direttore
      Telefono: 0573/3571533;
      Email: caterina.schiariti@giustizia.it;
    • Dott.ssa Barbara Beneforti (Funzionario Giudiziario F1)
      Incarico: Responsabile
      Telefono: 0573/3571628;
      Email: barbara.beneforti@giustizia.it;
    • Dott.ssa Valentina Macis (Cancelliere esperto F3)
      Incarico: Addetto
      Telefono: 0573/3571533;
    • Sig.ra Maria Grazia Lavanga (Operatore Giudiziario F2)
      Incarico: Addetto
      Telefono: 0573/3571536;
      Email: mariagrazia.lavanga@giustizia.it;

    COS'È

    E’ un istituto che ha come scopo quello di tutelare e proteggere, in modo transitorio o permanente, le persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche non hanno una piena autonomia nella gestione della loro vita quotidiana, non riuscendo a provvedere ai propri interessi fisici e patrimoniali quali anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti malati gravi o terminale, persone colpite da ictus, soggetti affetti da ludopatia.

    L’amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare, scelto quanto possibile nel proprio nucleo familiare, possono essere nominati il coniuge- non legalmente separato – una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, i fratelli, un parente entro il quarto grado o affini o soggetti amicali. Qualora non sia possibile scegliere tra i suddetti soggetti l’amministratore sarà un soggetto esterno scelto dal Giudice Tutelare da un elenco di avvocati, tenuto conto della territorialità e dell’esclusivo interesse del beneficiario.


    RIFERIMENTI NORMATIVI

    Legge n. 6 del 09/01/2004 - artt. 404 e ss c.c., 374 c.c.


    CHI

    La richiesta può essere presentata direttamente dall’interessato, dal convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore dal curatore e dal Pubblico Ministero, può richiederla anche il minore, ma in caso di minore non emancipato il decreto acquista validità dal raggiungimento della maggiore età.


    COME

    Con ricorso depositato direttamente dagli interessati o da un ente al Giudice Tutelare del luogo ove risiede o è domiciliato l’amministrando. Successivamente al deposito del ricorso in cancelleria viene designato un giudice tutelare per la trattazione dell’istanza.

    Il Giudice Tutelare, letta l’istanza, emana il decreto di prima comparizione e audizione dell’interessato/a che dovrà essere comunicato, con attestazione di ricevuta, direttamente al beneficiario/a e ai soggetti ivi indicati a cura del soggetto richiedente.

    All’udienza il Giudice ascolterà il beneficiario (in caso di assoluta intrasportabilità certificata è possibile procedere da remoto o in videochiamata) e i suoi parenti fino la quarto grado e affini entro il secondo grado – se assenti occorrerà dare prova della comunicazione agli stessi o produzione di apposita dichiarazione - esaminerà la documentazione medica prodotta, verificherà l’eventuale disponibilità/idoneità dei parenti a ricoprire l’incarico di amministratore. Dopo aver acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Giudice emetterà decreto di nomina fissando i poteri dell’amministratore. Con il decreto di nomina il Giudice stabilisce la durata dell’incarico e i poteri concessi all’amministratore di sostegno. L’apertura delle Amministrazioni di sostegno viene comunicata all’ufficio di stato civile del comune di nascita del beneficiario per l’annotazione a margine sull’atto di nascita.


    DOCUMENTI NECESSARI

    La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

    • Copia integrale dell’atto di nascita;
    • Fotocopia del codice fiscale e documenti di identità della persona per la quale si chiede l’amministrazione di sostegno;
    • Certificato del medico curante attestante le condizioni psicofisica del soggetto e specifica descrizione delle patologie accertate che rendono il soggetto non più autonomo;
    • Indicazione della persona prescelta quale amministratore di sostegno allegando un documento di identità e autocertificazione relativa all’assenza di precedenti penali e pendenze;
    • Descrizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare e dei redditi del beneficiario di cui si ha conoscenza
    • Documentazione dalla quale risulta l’eventuale opposizione oppure l’assenso da parte dei parenti stretti alla richiesta di nomina di amministratore di sostegno come indicato nel decreto di prima comparizione;
    • Documenti di identità del richiedente;
    • Ricevuta di pagamento telematico da euro 27,00 per diritti forfettizzati esclusivamente tramite PagoPa.

    Qualora a depositare il ricorso sia persona diversa dal ricorrente occorre munirsi di delega al deposito.


    COSTO

    La richiesta di nomina è esente da contributo unificato - occorre versare tramite PagoPa un pagamento da euro 27,00 per diritti forfettizzati di notifica.


    IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTO

    il provvedimento di nomina o di rigetto può essere impugnato con reclamo al Collegio dello stesso Tribunale di Pistoia


    DOVERI DELL’AMMINISTRATORE

    L’amministrazione di sostegno comporta una vigilanza indeterminata del Giudice Tutelare sulla gestione patrimoniale e sull’assistenza personale del beneficiario, da parte dell’Amministratore di sostegno, limitazioni nella gestione del patrimonio e dei beni dello stesso e dovrà dovrà assolvere all’incarico con fedeltà e diligenza.

    L’amministratore ha un obbligo di depositare entro 60 giorni dalla nomina l’inventario dei beni del beneficiario ed entro un anno dal giuramento il rendiconto annuale e gli allegati – come da modulistica reperibile sul sito del Tribunale nell’apposita sezione.

    I rendiconti possono essere depositati in cartaceo presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione- Palazzo San Mercuriale primo piano – Via XXVII Aprile n. 14 con i seguenti orari lunedì, martedì – giovedì e venerdì dalle 09,30 alle 13,00 previo appuntamento, tramite pec al seguente indirizzo volgiurisdizione.tribunalepistoia@giustiziacert.it oppure via e-mail al seguente indirizzo cancelleria.volontaria.tribunale.pistoia@giustizia.it.

    Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporta responsabilità personale dell’amministratore rimozione e/o sostituzione immediata dall’ufficio di amministratore di sostegno.


    AUTORIZZAZIONI

    L’amministratore di sostegno ha autonomia nella gestione delle questioni di ordinaria amministrazione mentre ha l’obbligo di richiedere al Giudice Tutelare un’autorizzazione preventiva per compiere affari di straordinaria amministrazione, dovrà richiedere espressamente autorizzazione al Giudice Tutelare per:

    • Acquistare beni mobili o immobili registrati fatta eccezione per quelli di economia domestica; 
    • Incassare capitali, costituire pegni o ipoteche, consentire la cancellazione di ipoteche o svincolare pegni, assumere obbligazioni, tranne quelle richieste per il mantenimento e l’ordinaria amministrazione del patrimonio;
    • Accettare eredità o rinunciarvi, donazioni, legati o procedere a divisione o promuovere giudizi – fare compromessi, transazioni o accettare concordati;
    • Contratti di locazione ultra novennali.

    REVOCA E/O RINUNCIA E/O SOSTITUZIONE AMMINISTRATORE

    L’amministratore di sostegno può essere sempre sostituito previa specifica istanza da depositare o inviare in cancelleria quando:

    • Vi è espressa, motivata rinuncia dell’Amministratore di sostegno in carica;
    • Vi è richiesta di sostituzione da parte dell’interessato per incompatibilità con l’Amministratore di sostegno o altro giustificato motivo;
    • Su richiesta del servizio sociale in carica in caso di inadempimento e/o mancata collaborazione con il servizio;
    • In caso di inadempimento reiterato nel deposito del rendiconto annuale e/o altre inadempimenti agli obblighi dell’Amministratore di sostegno.

    AMMINISTRAZIONE PROVVISORIA E ATTI URGENTI

    E’ possibile chiedere la nomina in via provvisoria e urgente di un amministratore di sostengo in caso di indifferibilità ed effettiva urgenza e cioè quando ricorra una delle tre seguenti circostanze

    1. Un grave, improvviso e repentino aggravamento delle condizioni di salute fisiche o psichiche, tali da non consentire una dilazione della gestione degli interessi personali e patrimoniali della persona interessata;
    2. Assenza di rete familiare di riferimento, non idoneità o rifiuto degli stessi a prendersi cura della persona interessata;
    3. Necessità di dimissioni ospedaliere protette;
    4. Effettiva urgenza di compiere attività indispensabili per la cura della persona e/o la conservazione del patrimonio della stessa.

    Al momento della richiesta devono essere specificatamente indicate le attività necessarie e urgenti da compiere e deve essere fornita la documentazione comprovante l’urgenza e la dichiarazione dei prossimi congiunti con la quale dichiarano di essere a conoscenza della richiesta di nomina e di condividerla.

    Prima dell’udienza il Giudice, su specifica domanda, può autorizzare il compimento di un singolo atto urgente quando:

    • Vi è la necessità di presentare domanda di invalidità o accedere a benefici economici e misure di sostegno, presentazione del 730, richiesta di ISEE;
    • Necessità di effettuare atti notarili o di disporre in merito ad una successione in cui l’amministrato è chiamato. Rimangono escluse le richieste di vendite immobiliari, salvo casi eccezionali che il Giudice valuterà di volta in volta.

    RELAZIONE AMMINISTRAZIONE PROVVISORIA

    Gli amministratori di sostegno nominati in via provvisoria e urgente devono depositare una relazione della loro gestione.

    IMPORTANTE: In ogni caso deve seguire deposito per la nomina ordinaria


    ASSISTENZA LEGALE

    Non necessaria.


    DESIGNAZIONE

    Ciascuno, in previsione della propria eventuale futura incapacità, può – con atto pubblico o scrittura privata autenticata – designare una persona di fiducia quale amministratore di sostegno, affinché si prenda cura della sua persona e del suo patrimonio, disponendo anche per quanto riguarda eventuali trattamenti terapeutici che saranno efficaci e vincolanti per i terzi.


    CHIUSURA DELLA PROCEDURA

    La procedura di amministratore di sostegno si chiude

    • Per revoca è attestato che il soggetto ha riacquistato le sue autonomie di vita, previa udienza di audizione dello stesso;
    • Per decesso dell’Amministrato con obbligo dell’Amministratore di sostegno di comunicare tempestivamente all’ufficio e al Giudice Tutelare il decesso del beneficiario depositando il certificato di morte e il rendiconto finale di gestione con gli allegati come da elenco.